La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, sancisce che sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore" (cfr SIAE)
Il nostro ufficio si occupa, oltre naturalmente al deposito dell'opera, anche di tutte le fasi successive ed accessorie che possono presentarsi: concessioni di licenze, sfruttamento, controversie per inappropriato utilizzo...