Marchio nazionale

Il deposito di un marchio in Italia

Per diventare titolare di un marchio d’impresa a livello nazionale, occorre effettuare un deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico.
Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni – rappresentabili graficamente – idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui:

parole (compresi i nomi di persona)
disegni
lettere
cifre
suoni
forme del prodotto o della sua confezione
combinazioni o tonalità cromatiche.

La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:
novità, in quanto non confondibile con segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali)
capacità distintiva, in quanto idoneo a distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;
liceità, in quanto non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, non idoneo a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

L'UIBM offre anche ulteriori esempi di che cosa non può essere oggetto di registrazione:

gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione
i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi
i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; se notori, possono essere registrati come marchio dall’avente diritto o con il suo consenso, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi
i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi
i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto
i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive
i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio
i segni identici o simili a un segno già noto come marchio, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi
i segni identici a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici
i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità dei prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione
i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato (o, se comunitario, nella Comunità) e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.