Il brevetto per modello di utilità riguarda solitamente invenzioni meno complesse, spesso attinenti ad una miglioria o ampliamento delle funzionalità di qualcosa già esistente.
L’articolo 82 del codice di proprietà industriale, prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
Il modello di utilità, a differenza del brevetto per invenzione industriale, ha una durata di 10 anni. Una delle caratteristiche salienti di questa forma di tutela italiana è che permette di conservare un diritto di priorità nella possibilità di depositare il brevetto in un altro stato (non tutti gli stati prevedono questa variante di tutela).